ORDINE
DEGLI ARCHITETTI DI PRATO
CONTENUTO
CAPO I
DELLA COMPETENZA
ART.1 - COMPETENZA GENERALE
ART.2 - COMPETENZA TERRITORIALE
2.1 competenza territoriale
2.2 Collaborazione con professionisti appartenenti
ad altra categoria professionale
2.3 Associazione professionale o società
professionale
ART.3 - COMMISSIONE CONSULTIVA
ART.4 - NOMINA DELLA COMMISSIONE NOTULE
ART.5 - COMPOSIZIONE DELLA COMM. NOTULE
ART.6 - DECADENZA DELLA COMMISSIONE E DEI COMPONENTI
ART.7 - SEGRETO D'UFFICIO E PROFESSIONALE
ART.8 - INCOMPATIBILITA'
ART.9 - VALIDITA' DELLE SEDUTE URGENZA
CAPO II
DELLE RICHIESTE E DEI PARERI
ART.10 - COMPITI DELLA COMMISSIONE
NOTULE
ART.11 - TENUTA DEI VERBALI
ART.12 - RICHIESTA DI PARERE
ART.13 - DOCUMENTI RICHIESTI AL PROFESSIONISTA
ART.14 - DOCUMENTI DA ESIBIRE DAL COMMITTENTE
CAPO III
DELLA PROCEDURA
ART.15 - CONVOCAZIONE DELLE PARTI
ART.16 - DOMANDA DI PARERE
ART.17 - PROTOCOLLO DOMANDA
ART.18 - ISTRUZIONE DELLA PRATICA
ART.19 - PARERE DELLA COMMISSIONE NOTULE
ART.20 - DISPOSITIVO DI PARERE
ART.21 - DOCUMENTAZIONE PER L'ARCHIVIO
ART.22 - DIRITTO PER IL RILASCIO DEI PARERI
ART.23 - PARERI PREVENTIVI SU NOTULE PROFESSIONALI
ART.24 - PARERI PREVENTIVI SU DISCIPLINARI D'INCARICO
CAPO I
DELLA COMPETENZA
ART.1
COMPETENZA GENERALE
Il rilascio dei pareri, sulle controversie professionali
a liquidazione degli onorari e delle spese riguardanti
prestazioni professionali di architetti iscritti
all'Albo, è di esclusiva competenza del
consiglio a norma del n.3 dell'art.5 della legge
24 giugno 1923, n.1395.
ART.2
COMPETENZA TERRITORIALE
2.1 La competenza è limitata ai pareri
sulle parcelle degli Iscritti all'Albo della
circoscrizione territoriale su cui ha giurisdizione
l'Ordine anche se relative a prestazioni professionali
svolte fuori circoscrizione.
Se la parcella riguarda prestazioni
di architetti riuniti in gruppo ed appartenenti
ad Ordini diversi dovrà essere allegata
alla richiesta una dichiarazione liberatoria
degli altri componenti del gruppo.
Se gli Architetti sono riuniti
in Collegio ciascuno richiederà il parere
al proprio Ordine di appartenenza. In tal caso
i diversi Ordini potranno preventivamente consultarsi
prima di emettere il proprio parere con lo specifico
scopo di conseguire unanimità di giudizio.
2.2 Collaborazione con professionisti
appartenenti ad altra categoria professionale.
Le disposizioni di cui al precedente
comma 2.1 valgono anche nel caso che la prestazione
sia stata svolta dall'architetto in collaborazione
con Ingegneri e categorie paritetiche.
2.3 Associazione professionale
o società professionale.
Le disposizioni del precedente comma 2.1 valgono
anche nel caso che la prestazione sia stata
svolta dall'architetto nell'ambito di una Associazione
o Società Professionale.
La notula dovrà riportare
comunque sempre le titolarità della prestazione
da parte del richiedente il visto.
ART.3
COMMISSIONE CONSULTIVA
Il Consiglio ai sensi dell'art.5 n.3, del R.D.
24.06.1923, N. 1395 e dell'art.42 del R.D. 23.10.1925,
n. 2537, può servirsi del parere consultivo
di una apposita commissione Notule da esso stesso
nominata.
ART.4
NOMINA DELLA COMMISSIONE NOTULE
I Commissari sono nominati e destituiti dal
Consiglio dell'Ordine fra gli iscritti ininterrottamente
all'albo da almeno cinque anni.
Nella composizione della Commissione si avrà
cura che sia rappresentata la più larga
parte dei settori in cui si esplica l'attività
professionale.
ART.5
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE NOTULE
La Commissione è composta da un numero
di Commissari fissato, dal Consiglio.
Il Consiglio dell'Ordine nomina
un Commissario Coordinatore dei lavori della
Commissione.
Il Coordinatore ha il compito
di convocare la Commissione, di curare la stesura
del verbale dei lavori della Commissione, di
organizzare la presenza periodica a rotazione
di uno o più Commissari presso la sede
dell'Ordine secondo un programma mensile per
fornire consulenza agli Iscritti sulla Tariffa
professionale.
La Commissione potrà organizzare
i suoi lavori disponendo anche la convocazione
degli iscritti, ma rimanderà al Consiglio
dell'Ordine quelle pratiche che comportino la
convocazione di terzi.
In assenza del coordinatore le
funzioni relative sono assunte dal Commissario
anziano.
ART.6
DECADENZA DELLA COMMISSIONE E DEI COMPONENTI
La Commissione resta in carica quanto il Consiglio
che la nomina e, in ogni caso, fino all'insediamento
della nuova. I suoi componenti possono essere
riconfermati.
I componenti hanno l'obbligo di
essere presenti a tutte le sedute della Commissione.
Il componente che si assenti, senza giustificato
motivo, per 2 sedute consecutive, viene considerato
dimissionario e, su segnalazione del Coordinatore
della Commissione, può essere sostituito
dal Consiglio dell'Ordine.
ART.7
SEGRETO D'UFFICIO E PROFESSIONALE
I Commissari sono tenuti al rispetto assoluto
del segreto d'ufficio e di quello professionale,
ogni violazione costituisce mancanza deontologica
che dà adito alla apertura di immediato
procedimento deontologico e sospensione cautelativa
della Commissione.
ART.8
INCOMPATIBILITA'
Il Commissario che richiede il parere sopra
una propria parcella o su parcella su cui ha
diretto interesse economico (associazione professionale,
rapporto di collaborazione) si dovrà
allontanare dalla seduta, ciò deve risultare
dal verbale.
ART.9
VALIDITA' DELLE SEDUTE URGENZA
Le sedute della Commissione sono valide con
la presenza di un terzo dei Commissari con un
minimo di tre. Le decisioni sono prese a maggioranza
dei presenti. In caso di parità di voti
ha la prevalenza il giudizio del Coordinatore
.
In caso di urgenza o, per insindacabile giudizio
del Presidente dell'Ordine, l'istruttoria è
assunta direttamente dal Consiglio dell'Ordine.
CAPO II
DELLE RICHIESTE E DEI PARERI
ART.10
COMPITI DELLA COMMISSIONE NOTULE
La Commissione notule svolge i
seguenti compiti:
a) redige gli schemi dei pareri che il Consiglio
dell'Ordine rilascerà in merito alle
competenze professionali;
b) propone al Consiglio le opportune iniziative
suggerite dai rilievi e situazioni emerse durante
la istruttoria della pratica anche in merito
alle norme ed ai problemi connessi con l'attività
professionale.
ART.11
TENUTA DEI VERBALI
Le decisioni della Commissione risulteranno
dal verbale delle sedute redatte da un Commissario.
ART.12
RICHIESTA DI PARERE
Quando il parere su una parcella è richiesta
dalla committenza pubblica o privata, è
obbligatorio, da parte della Commissione sentire
il professionista interessato richiedendo anche
la dichiarazione sulla eventuale incompatibilità
all'espletamento dell'incarico.
ART.13
DOCUMENTI RICHIESTI AL PROFESSIONISTA
Il professionista che chiede il parere deve
presentare domanda in bollo secondo il facsimile
(all. A) con i seguenti allegati:
1) notula in triplice copia su carta intestata
di cui una firmata che rimane agli atti;
2) tutti i documenti relativi all'incarico da
parte di privati ovvero copia della delibera
se l'incarico è stato dato da un'amministrazione
o ente pubblico;
3) relazione in duplice copia in carta libera.
In essa sarà specificato l'espletamento
dell'incarico con tutte quelle circostanze che
lo hanno caratterizzato; dovrà essere
specificato inoltre se la notula è stata
inoltrata alla committenza, infine deve contenere
l'elenco degli elaborati e documenti presentati.
4) tutti gli elaborati di progetto in copia
eliografia e la documentazione che si ritenga
utile al chiarimento ed alla caratterizzazione
delle prestazioni effettuate, regolarmente firmati
dal professionista.
Quando il professionista richieda
il parere di congruità per stralci di
opera, deve essere presentata la notula preventiva
totale ed evidenziato il fatto che procederà
alla tassazione per parti successive.
Per gli stralci successivi, nella richiesta
di parere di congruità dovrà essere
fatto riferimento alla notula originaria e al
relativo protocollo dell'Ordine Professionale,
così come eventualmente anche alle successive
precedenti.
Tutti gli elaborati e documenti presentati saranno
restituiti al richiedente ad eccezione di quanto
previsto dall'art.21
ART. 14
DOCUMENTI DA ESIBIRE DAL COMMITTENTE
Il Committente che richiede il parere sulla
liquidazione della parcella di un professionista,
deve presentare alla Segreteria dell'Ordine
domanda in carta da bollo corredata dai seguenti
allegati:
a) lettera d'incarico, quando vi sia;
b) corrispondenza fra committente e professionista;
c) relazione cronologica sull'oggetto e sullo
svolgimento dell'incarico con tutte le notizie
atte a far identificare e valutare le prestazioni
svolte dal professionista;
d) eventuale parcella presentata dal professionista
al committente;
e) tutti gli elaborati grafici, contabili e
scritti prodotti dal professionista e quant'altro
possa essere necessario a formulare il parere
richiesto. Contemporaneamente l'Ordine avvertirà
il professionista interessato della richiesta
avanzata dalla committenza.
Il materiale fornito verrà restituito
come specificato all'ultimo comma del precedente
art.13.
CAPO III
DELLA PROCEDURA
ART. 15
CONVOCAZIONE DELLE PARTI
Il richiedente può essere ascoltato su
sua richiesta o convocato d'ufficio.
ART. 16
DOMANDA DI PARERE
Le domande di parere corredate da tutti gli
allegati prescritti (artt. 12 e 13) dovranno
essere presentate alla Segreteria dell'Ordine.
Non saranno accettate domande
prive degli allegati richiesti.
ART. 17
PROTOCOLLO DI DOMANDA
La segreteria dell'Ordine rubricherà
la pratica protocollandola dopo aver constatato
la regolarità della domanda e la presenza
degli allegati prescritti. Il controllo della
documentazione relativa alla notula dovrà
essere eseguito da un addetto alla Segreteria
il quale potrà coadiuvare il Coordinatore
della Commissione nel disbrigo della parte burocratica
(stesure, atti, convocazione, ecc.).
ART. 18
ISTRUZIONE DELLA PRATICA
La Commissione, ricevute e rubricate le pratiche
ne inizia l'esame secondo l'ordine di presentazione
delle domande.
Nel caso necessitino eventuali
chiarimenti, questi verranno richiesti verbalmente
o per iscritto, a giudizio della Commissione.
ART. 19
PARERE DELLA COMMISSIONE NOTULE
La Commissione esprime il proprio parere consultivo
in base alla documentazione acquisita, facendo
riferimento alla normativa nazionale e alle
delibere specificatamente assunte dal Consiglio
dell'Ordine.
ART. 20
DISPOSITIVO DI PARERE
Il Consiglio dell'Ordine, esaminato il parere
della Commissione Notule, delibera entro 45
giorni dalla presentazione della domanda, salvo
interruzione motivata dei termini.
ART. 21
DOCUMENTAZIONE PER L'ARCHIVIO
La notula convalidata ed almeno una copia di
essa saranno restituite all'interessato unitamente
alla documentazione presentata.
L'Ordine professionale tratterrà
per l'archivio:
a) domanda di parere;
b) copia della notula;
c) copia della relazione, ai fini dello svolgimento
dell'incarico professionale.
ART. 22
DIRITTO PER IL RILASCIO DEI PARERI
I diritti sono fissati nel 2% fisso sull'ammontare
degli onorari e spese al netto di qualsiasi
onere.
Il professionista può chiedere al Consiglio
di sostituire il pagamento della tassazione
con fideiussione bancaria o assicurativa di
pari importo fino al momento del ricevimento
del pagamento della specifica e in ogni caso
per il periodo massimo di un anno estensibile
a due per giustificati motivi.
Il professionista che ha richiesto
il visto di congruità e questo è
stato deliberato dal Consiglio dell'Ordine,
ha l'obbligo del ritiro della stessa notula
entro il termine massimo di mesi sei.
Trascorso questo termine senza
giustificazioni da parte del professionista
il Consiglio darà inizio ad un procedimento
disciplinare nei suoi confronti.
ART. 23
PARERI PREVENTIVI SU NOTULE PROFESSIONALI
La Commissione potrà rilasciare anche
pareri circa preventivi di onorari: tali pareri
non saranno impegnativi non potendo sussistere
in tale fase tutti gli elementi di giudizio
necessari.
I pareri preventivi riguardano
soltanto l'applicazione della tariffa professionale
con le indicazioni sulla scelta degli onorari
e delle spese in funzione della natura della
prestazione professionale prospettata.
Per tali pareri sono dovuti, da
parte del richiedente, i diritti di segreteria
fissati dal Consiglio dell'Ordine in ragione
di L.100.000.
ART. 24
PARERI PREVENTIVI SU DISCIPLINARI D'INCARICO
Il professionista può sottoporre all'Ordine
professionale richiesta di parere preventivo
su disciplinari d'incarico.
Tale parere sarà trattato
con diritto fisso di L.100.000 come all'art.23.