REGOLAMENTO INTERNO PER LE EMISSIONI DEI PARERI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE SULLE PARCELLE PROFESSIONALI

ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI PRATO

CONTENUTO

CAPO I
DELLA COMPETENZA

ART.1 - COMPETENZA GENERALE
ART.2 - COMPETENZA TERRITORIALE
2.1 competenza territoriale
2.2 Collaborazione con professionisti appartenenti ad altra categoria professionale
2.3 Associazione professionale o società professionale
ART.3 - COMMISSIONE CONSULTIVA
ART.4 - NOMINA DELLA COMMISSIONE NOTULE
ART.5 - COMPOSIZIONE DELLA COMM. NOTULE
ART.6 - DECADENZA DELLA COMMISSIONE E DEI COMPONENTI
ART.7 - SEGRETO D'UFFICIO E PROFESSIONALE
ART.8 - INCOMPATIBILITA'
ART.9 - VALIDITA' DELLE SEDUTE URGENZA


CAPO II
DELLE RICHIESTE E DEI PARERI

ART.10 - COMPITI DELLA COMMISSIONE NOTULE
ART.11 - TENUTA DEI VERBALI
ART.12 - RICHIESTA DI PARERE
ART.13 - DOCUMENTI RICHIESTI AL PROFESSIONISTA
ART.14 - DOCUMENTI DA ESIBIRE DAL COMMITTENTE


CAPO III
DELLA PROCEDURA

ART.15 - CONVOCAZIONE DELLE PARTI
ART.16 - DOMANDA DI PARERE
ART.17 - PROTOCOLLO DOMANDA
ART.18 - ISTRUZIONE DELLA PRATICA
ART.19 - PARERE DELLA COMMISSIONE NOTULE
ART.20 - DISPOSITIVO DI PARERE
ART.21 - DOCUMENTAZIONE PER L'ARCHIVIO
ART.22 - DIRITTO PER IL RILASCIO DEI PARERI
ART.23 - PARERI PREVENTIVI SU NOTULE PROFESSIONALI
ART.24 - PARERI PREVENTIVI SU DISCIPLINARI D'INCARICO


CAPO I
DELLA COMPETENZA

ART.1
COMPETENZA GENERALE
Il rilascio dei pareri, sulle controversie professionali a liquidazione degli onorari e delle spese riguardanti prestazioni professionali di architetti iscritti all'Albo, è di esclusiva competenza del consiglio a norma del n.3 dell'art.5 della legge 24 giugno 1923, n.1395.

ART.2
COMPETENZA TERRITORIALE
2.1 La competenza è limitata ai pareri sulle parcelle degli Iscritti all'Albo della circoscrizione territoriale su cui ha giurisdizione l'Ordine anche se relative a prestazioni professionali svolte fuori circoscrizione.

Se la parcella riguarda prestazioni di architetti riuniti in gruppo ed appartenenti ad Ordini diversi dovrà essere allegata alla richiesta una dichiarazione liberatoria degli altri componenti del gruppo.

Se gli Architetti sono riuniti in Collegio ciascuno richiederà il parere al proprio Ordine di appartenenza. In tal caso i diversi Ordini potranno preventivamente consultarsi prima di emettere il proprio parere con lo specifico scopo di conseguire unanimità di giudizio.

2.2 Collaborazione con professionisti appartenenti ad altra categoria professionale.

Le disposizioni di cui al precedente comma 2.1 valgono anche nel caso che la prestazione sia stata svolta dall'architetto in collaborazione con Ingegneri e categorie paritetiche.

2.3 Associazione professionale o società professionale.
Le disposizioni del precedente comma 2.1 valgono anche nel caso che la prestazione sia stata svolta dall'architetto nell'ambito di una Associazione o Società Professionale.

La notula dovrà riportare comunque sempre le titolarità della prestazione da parte del richiedente il visto.

ART.3
COMMISSIONE CONSULTIVA
Il Consiglio ai sensi dell'art.5 n.3, del R.D. 24.06.1923, N. 1395 e dell'art.42 del R.D. 23.10.1925, n. 2537, può servirsi del parere consultivo di una apposita commissione Notule da esso stesso nominata.

ART.4
NOMINA DELLA COMMISSIONE NOTULE
I Commissari sono nominati e destituiti dal Consiglio dell'Ordine fra gli iscritti ininterrottamente all'albo da almeno cinque anni.
Nella composizione della Commissione si avrà cura che sia rappresentata la più larga parte dei settori in cui si esplica l'attività professionale.

ART.5
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE NOTULE
La Commissione è composta da un numero di Commissari fissato, dal Consiglio.

Il Consiglio dell'Ordine nomina un Commissario Coordinatore dei lavori della Commissione.

Il Coordinatore ha il compito di convocare la Commissione, di curare la stesura del verbale dei lavori della Commissione, di organizzare la presenza periodica a rotazione di uno o più Commissari presso la sede dell'Ordine secondo un programma mensile per fornire consulenza agli Iscritti sulla Tariffa professionale.

La Commissione potrà organizzare i suoi lavori disponendo anche la convocazione degli iscritti, ma rimanderà al Consiglio dell'Ordine quelle pratiche che comportino la convocazione di terzi.

In assenza del coordinatore le funzioni relative sono assunte dal Commissario anziano.

ART.6
DECADENZA DELLA COMMISSIONE E DEI COMPONENTI
La Commissione resta in carica quanto il Consiglio che la nomina e, in ogni caso, fino all'insediamento della nuova. I suoi componenti possono essere riconfermati.

I componenti hanno l'obbligo di essere presenti a tutte le sedute della Commissione. Il componente che si assenti, senza giustificato motivo, per 2 sedute consecutive, viene considerato dimissionario e, su segnalazione del Coordinatore della Commissione, può essere sostituito dal Consiglio dell'Ordine.

ART.7
SEGRETO D'UFFICIO E PROFESSIONALE
I Commissari sono tenuti al rispetto assoluto del segreto d'ufficio e di quello professionale, ogni violazione costituisce mancanza deontologica che dà adito alla apertura di immediato procedimento deontologico e sospensione cautelativa della Commissione.

ART.8
INCOMPATIBILITA'
Il Commissario che richiede il parere sopra una propria parcella o su parcella su cui ha diretto interesse economico (associazione professionale, rapporto di collaborazione) si dovrà allontanare dalla seduta, ciò deve risultare dal verbale.

ART.9
VALIDITA' DELLE SEDUTE URGENZA
Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di un terzo dei Commissari con un minimo di tre. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti ha la prevalenza il giudizio del Coordinatore .
In caso di urgenza o, per insindacabile giudizio del Presidente dell'Ordine, l'istruttoria è assunta direttamente dal Consiglio dell'Ordine.


CAPO II
DELLE RICHIESTE E DEI PARERI

ART.10
COMPITI DELLA COMMISSIONE NOTULE

La Commissione notule svolge i seguenti compiti:
a) redige gli schemi dei pareri che il Consiglio dell'Ordine rilascerà in merito alle competenze professionali;
b) propone al Consiglio le opportune iniziative suggerite dai rilievi e situazioni emerse durante la istruttoria della pratica anche in merito alle norme ed ai problemi connessi con l'attività professionale.

ART.11
TENUTA DEI VERBALI
Le decisioni della Commissione risulteranno dal verbale delle sedute redatte da un Commissario.

ART.12
RICHIESTA DI PARERE
Quando il parere su una parcella è richiesta dalla committenza pubblica o privata, è obbligatorio, da parte della Commissione sentire il professionista interessato richiedendo anche la dichiarazione sulla eventuale incompatibilità all'espletamento dell'incarico.

ART.13
DOCUMENTI RICHIESTI AL PROFESSIONISTA
Il professionista che chiede il parere deve presentare domanda in bollo secondo il facsimile (all. A) con i seguenti allegati:
1) notula in triplice copia su carta intestata di cui una firmata che rimane agli atti;
2) tutti i documenti relativi all'incarico da parte di privati ovvero copia della delibera se l'incarico è stato dato da un'amministrazione o ente pubblico;
3) relazione in duplice copia in carta libera. In essa sarà specificato l'espletamento dell'incarico con tutte quelle circostanze che lo hanno caratterizzato; dovrà essere specificato inoltre se la notula è stata inoltrata alla committenza, infine deve contenere l'elenco degli elaborati e documenti presentati.
4) tutti gli elaborati di progetto in copia eliografia e la documentazione che si ritenga utile al chiarimento ed alla caratterizzazione delle prestazioni effettuate, regolarmente firmati dal professionista.

Quando il professionista richieda il parere di congruità per stralci di opera, deve essere presentata la notula preventiva totale ed evidenziato il fatto che procederà alla tassazione per parti successive.
Per gli stralci successivi, nella richiesta di parere di congruità dovrà essere fatto riferimento alla notula originaria e al relativo protocollo dell'Ordine Professionale, così come eventualmente anche alle successive precedenti.
Tutti gli elaborati e documenti presentati saranno restituiti al richiedente ad eccezione di quanto previsto dall'art.21

ART. 14
DOCUMENTI DA ESIBIRE DAL COMMITTENTE
Il Committente che richiede il parere sulla liquidazione della parcella di un professionista, deve presentare alla Segreteria dell'Ordine domanda in carta da bollo corredata dai seguenti allegati:
a) lettera d'incarico, quando vi sia;
b) corrispondenza fra committente e professionista;
c) relazione cronologica sull'oggetto e sullo svolgimento dell'incarico con tutte le notizie atte a far identificare e valutare le prestazioni svolte dal professionista;
d) eventuale parcella presentata dal professionista al committente;
e) tutti gli elaborati grafici, contabili e scritti prodotti dal professionista e quant'altro possa essere necessario a formulare il parere richiesto. Contemporaneamente l'Ordine avvertirà il professionista interessato della richiesta avanzata dalla committenza.
Il materiale fornito verrà restituito come specificato all'ultimo comma del precedente art.13.


CAPO III
DELLA PROCEDURA

ART. 15
CONVOCAZIONE DELLE PARTI
Il richiedente può essere ascoltato su sua richiesta o convocato d'ufficio.
ART. 16
DOMANDA DI PARERE
Le domande di parere corredate da tutti gli allegati prescritti (artt. 12 e 13) dovranno essere presentate alla Segreteria dell'Ordine.

Non saranno accettate domande prive degli allegati richiesti.

ART. 17
PROTOCOLLO DI DOMANDA
La segreteria dell'Ordine rubricherà la pratica protocollandola dopo aver constatato la regolarità della domanda e la presenza degli allegati prescritti. Il controllo della documentazione relativa alla notula dovrà essere eseguito da un addetto alla Segreteria il quale potrà coadiuvare il Coordinatore della Commissione nel disbrigo della parte burocratica (stesure, atti, convocazione, ecc.).

ART. 18
ISTRUZIONE DELLA PRATICA
La Commissione, ricevute e rubricate le pratiche ne inizia l'esame secondo l'ordine di presentazione delle domande.

Nel caso necessitino eventuali chiarimenti, questi verranno richiesti verbalmente o per iscritto, a giudizio della Commissione.

ART. 19
PARERE DELLA COMMISSIONE NOTULE
La Commissione esprime il proprio parere consultivo in base alla documentazione acquisita, facendo riferimento alla normativa nazionale e alle delibere specificatamente assunte dal Consiglio dell'Ordine.

ART. 20
DISPOSITIVO DI PARERE
Il Consiglio dell'Ordine, esaminato il parere della Commissione Notule, delibera entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, salvo interruzione motivata dei termini.

ART. 21
DOCUMENTAZIONE PER L'ARCHIVIO
La notula convalidata ed almeno una copia di essa saranno restituite all'interessato unitamente alla documentazione presentata.

L'Ordine professionale tratterrà per l'archivio:
a) domanda di parere;
b) copia della notula;
c) copia della relazione, ai fini dello svolgimento dell'incarico professionale.

ART. 22
DIRITTO PER IL RILASCIO DEI PARERI
I diritti sono fissati nel 2% fisso sull'ammontare degli onorari e spese al netto di qualsiasi onere.
Il professionista può chiedere al Consiglio di sostituire il pagamento della tassazione con fideiussione bancaria o assicurativa di pari importo fino al momento del ricevimento del pagamento della specifica e in ogni caso per il periodo massimo di un anno estensibile a due per giustificati motivi.

Il professionista che ha richiesto il visto di congruità e questo è stato deliberato dal Consiglio dell'Ordine, ha l'obbligo del ritiro della stessa notula entro il termine massimo di mesi sei.

Trascorso questo termine senza giustificazioni da parte del professionista il Consiglio darà inizio ad un procedimento disciplinare nei suoi confronti.

ART. 23
PARERI PREVENTIVI SU NOTULE PROFESSIONALI
La Commissione potrà rilasciare anche pareri circa preventivi di onorari: tali pareri non saranno impegnativi non potendo sussistere in tale fase tutti gli elementi di giudizio necessari.

I pareri preventivi riguardano soltanto l'applicazione della tariffa professionale con le indicazioni sulla scelta degli onorari e delle spese in funzione della natura della prestazione professionale prospettata.

Per tali pareri sono dovuti, da parte del richiedente, i diritti di segreteria fissati dal Consiglio dell'Ordine in ragione di L.100.000.

ART. 24
PARERI PREVENTIVI SU DISCIPLINARI D'INCARICO
Il professionista può sottoporre all'Ordine professionale richiesta di parere preventivo su disciplinari d'incarico.

Tale parere sarà trattato con diritto fisso di L.100.000 come all'art.23.