ORDINE
DEGLI ARCHITETTI DI PRATO
Il presente regolamento ha lo scopo di consentire
una effettiva rotazione e trasparenza delle
nomine circa gli architetti da ternare per i
collaudi, favorendo l’accesso a tutti i colleghi.
1. Il Consiglio utilizza per la designazione
delle terne per le richieste di cui all’art.
7 della Legge n° 1086 del 05/11/1971, l’elenco
dei collaudatori tenuto dal Consiglio dell’Ordine
e aggiornato secondo le indicazioni degli architetti
disponibili;
2. Per le prime serie di collaudi si provvederà
inserendo nella terna i colleghi che non hanno
mai ricevuto incarichi in ordine di anzianità
fino a che tutti gli aventi diritto abbiano
avuto un collaudo; successivamente, le proposte
avverranno a rotazione, secondo i medesimi principi,
e seguendo l’ordine delle richieste per le quali
fa fede la data d’invio. A parità di data d’invio
di più richieste, il loro ordine di precedenza
nell’assegnazione dei collaudatori viene estratto
a sorte. Allo scadere di ogni anno solare, gli
elenchi dovranno essere integrati coi nominativi
dei nuovi collaudatori disponibili.
3. I Collaudatori designati devono essere in
regola con le quote d’iscrizione all’Ordine;
devono avere sempre adempiuto scrupolosamente
e ineccepibilmente a tale ufficio; non devono
avere subito nei dieci anni precedenti alcun
provvedimento disciplinare eccedente l’avvertimento;
non devono essere stati segnalati dall’ente
o ditta richiedente; non devono essere dipendenti
dall’ente o ditta richiedente;
4. Non sono designabili quali collaudatori i
membri del Consiglio dell’Ordine degli Architetti
di Prato;
5. Non sono designabili quali collaudatori i
componenti della commissione Nomine;
6. I collaudatori prescelti devono comunicare
al Consiglio dell’Ordine l’avvenuto affidamento.
7. Sarà motivo di esclusione dalle terne per
i collaudi il non aver ingiustificatamente partecipato
alle votazioni per la formazione del consiglio
dell’Ordine.
Approvato dal
Consiglio dell’Ordine degli Architetti di Prato
con Delibera dell'11 Luglio 2000